Legge sul florovivaismo: che cosa spetta al Governo

Definire attività e figure professionali, rilevare dati statistici, promuovere nuovi percorsi formativi: questi alcuni aspetti dell’esercizio della delega conferita al Governo con l’approvazione definitiva del Ddl 1048

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Nella relazione orale che ha preceduto la discussione del disegno di legge, la senatrice Anna Maria Fallucchi ha esposto i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, ha affermato, l’Articolo 2 indica al Governo la necessità di:

– disciplinare l'articolazione della filiera florovivaistica;

– definire l'attività agricola florovivaistica in coerenza con l’articolo 2135 del Codice Civile e con le disposizioni del decreto legislativo n. 99 del 2004;

– prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il MASAF;

– prevedere l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali;

– elaborare un Piano nazionale del settore florovivaistico, che individui specifiche azioni di intervento;

– predisporre un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo;

– pianificare e istituire, a livello nazionale, piattaforme logistiche per macroaree;

– prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale;

– effettuare una ricognizione dei marchi nazionali esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente promuovendo, a cura del MASAF, l'istituzione di un marchio unico distintivo;

– qualificare come “centri per il giardinaggio” le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che operano nel settore specializzato del giardinaggio e del florovivaismo;

– definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico;

– promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento;

– prevedere norme volte a favorire l'aggregazione tra produttori;

– definire specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche;

– disciplinare, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 386 del 2003 e dai relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;

– includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato ai fini della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato;

– definire e incentivare l'avvio delle filiere produttive di livello regionale, quali elementi di promozione delle attività di forestazione soprattutto nei confronti dei comuni di minori dimensioni;

– prevedere che le amministrazioni pubbliche possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali agevolate per la locazione di terreni di loro proprietà ai soggetti della filiera florovivaistica.

 

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