Pagamenti dei prodotti agricoli: parte la rivoluzione

 

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Dallo scorso 24 ottobre 2012 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove disposizioni che regolano le pratiche commerciali e i termini per il pagamento dei prodotti agricoli (30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per tutte le altre merci)

 

24 Ottobre 2012  - Supermercati, grossisti, Enti pubblici e altri soggetti imprenditoriali dovranno pagare entro 60 giorni i prodotti acquistati dagli agricoltori (30 giorni se si tratta di alimenti deperibili).

E' entrata vigore giovedì 24 ottobre 2012, una sorta di rivoluzione nel mercato agroalimentare, prevista dalla legge sulle liberalizzazioni 27/2012. Una novità che le aziende agricole vivono con un misto di preoccupazione e speranza. Ma le imprese agricole non sono rimaste ad aspettare e nell'ultima settimana hanno affollato i tre incontri che Coldiretti Pistoia ha organizzato a Pescia, Pistoia e San Marcello Pistoiese per fornire alle stesse le prime indicazioni per agire.

«Tre appuntamenti da tutto esaurito - ha dichiarato Vincenzo Tropiano, direttore di Coldiretti Pistoia -. Come sempre i nostri uffici locali daranno il supporto indispensabile alle imprese. La novità è importante e presto vedremo gli effetti complessivi sul settore. Spesso intermediari, catene della grande distribuzione e altri soggetti impongono tempi di pagamento molto lunghi ai produttori agricoli, condizioni non di rado accettate vista la deperibilità delle produzioni. Un sistema che comporta crisi di liquidità alle imprese agricole».

A volte i clienti delle imprese agricole sono altri agricoltori. «Siamo fiduciosi che una volta a regime l'articolo 62 porterà vantaggi al mondo agricolo - ha continuato  Tropiano.- Entro 60 giorni l'azienda agricola dovrà ricevere il pagamento per la fornitura di prodotti ad altre imprese. I giorni diventano 30 in caso di produzioni deperibili».

Salvo che nei rapporti coi consumatori e per i conferimenti alle cooperative di appartenenza, per i clienti delle imprese agricole è obbligatorio pagare entro il termine stabilito, che prevede in caso contrario pesanti sanzioni. Lo stesso articolo 62 prevede anche l'obbligo di forma scritta degli accordi, oltre al divieto di imporre al soggetto più debole, di solito il piccolo produttore, clausole "capestro".

 

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La platea gremita dai partecipanti agli incontri di approfondimento organizzati da Coldiretti Pistoia sulle nuove disposizioni dell'art. 62 della Legge 27/2012 che regola le cessioni dei prodotti agricoli e alimentari (escluse quelle ai consumatori). 

 








       

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