Aumento aliquota Iva
dal 21% al 22%
1 Ottobre 2013 - L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sulla nuova aliquota Iva al 22% che gli operatori economici devono applicare già da oggi.
Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
Liquidazione periodica
Periodo di fatturazione
Termine versamento
mensile
ottobre e novembre
Versamento acconto IVA
(27 dicembre)
dicembre
Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
trimestrale
quarto trimestre
Termine liquidazione annuale
(16 marzo)
Entro i termini indicati dovranno, quindi, essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.


Aumento aliquota Iva
dal 21% al 22%
1 Ottobre 2013 - L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sulla nuova aliquota Iva al 22% che gli operatori economici devono applicare già da oggi.
Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
Liquidazione periodica | Periodo di fatturazione | Termine versamento |
mensile | ottobre e novembre | Versamento acconto IVA (27 dicembre) |
dicembre | Termine liquidazione annuale (16 marzo) |
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trimestrale | quarto trimestre | Termine liquidazione annuale (16 marzo) |
Entro i termini indicati dovranno, quindi, essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.