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Lavoratori “svantaggiati” al Sud:

via alle assunzioni con sconti fiscali

 

Bonus fiscale per chi crea occupazione stabile in otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

14 Maggio 2012 - "Bonus Sud" in arrivo per chi crea occupazione stabile in otto regioni del Mezzogiorno. Si tratta un beneficio fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali da utilizzare in compensazione da parte dei datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Con l’obiettivo di promuovere opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori sono stati messi a disposizione 142 milioni di Euro del Fondo sociale europeo, attraverso la riprogrammazione disposta dal ministro per la Coesione territoriale, così suddivisi: 4 milioni in Abruzzo, 2 milioni in Basilicata, 20 milioni in Campania, 20 milioni in Calabria, 1 milione in Molise, 10 milioni in Puglia, 20 milioni in Sardegna e 65 milioni in Sicilia. 

 

Lavoratori “svantaggiati”

e lavoratori “molto svantaggiati”

Per stabilire chi siano i "lavoratori svantaggiati" occorre ricordare la definizione della Commissione europea che li individua nel seguente modo:

• chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

• chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

• chi ha superato i 50 anni di età;

• chi vive solo con una o più persone a carico;

• chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat);

• chi è membro di una minoranza nazionale.

 

Lavoratori “molto svantaggiati” sono coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

Bonus Sud: come si utilizza

Il datore di lavoro che ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore “svantaggiato” potrà utilizzare il credito d’imposta pari al 50% del costo salariale sostenuto nei dodici mesi successivi all’impiego; nel caso di assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato” la somma verrà utilizzato per ventiquattro mesi. Per calcolare quante sono le unità lavorative per le quali spetta il bonus occorre determinare la differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mese per mese, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Nel caso di assunzione a tempo parziale il credito spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per accedere al beneficio, dopo che ciascuna regione avrà stabilito le modalità e le procedure per la concessione, gli interessati dovranno inviare una richiesta alla regione che, a sua volta, comunicherà l’ammissione al credito nei limiti delle risorse stanziate.

Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda i datori di lavoro potranno utilizzare il la somma esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore.

L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario. Va, inoltre, ricordato che si decade dall’agevolazione quando:

• il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti all’assunzione;

• i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle imprese;

• viene accertata definitivamente la violazione non formale di normativa fiscale, contributiva o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

[Fonte: r.fo. - FiscoOggi]




       

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