Credito di imposta alle imprese agricole: gli agronomi potranno fare le perizie
È l’effetto dell’emendamento al Decreto-legge Semplificazioni e Governance del PNRR approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Ambiente
I dottori agronomi e dottori forestali potranno stilare le perizie tecniche richieste alle imprese agricole per ottenere il credito di imposta. Lo ha stabilito l’emendamento al decreto-legge Semplificazioni e Governance del PNRR, avanzato dal deputato Giuseppe L’Abbate, membro della commissione Agricoltura, così come approvato dalle commissioni Affari Costituzionali e Ambiente.
«Era un atto necessario per il buon funzionamento della legge», ha dichiarato Sabrina Diamanti, presidente CONAF, l’associazione che nei giorni scorsi si è mobilitata per sostenere l’approvazione dell’emendamento. L’intervento di specialisti che possono vantare una profonda conoscenza del settore agricolo, difatti, non potrà che agevolare il ricorso allo strumento del credito di imposta da parte delle imprese.
COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA
Con la legge di Bilancio 2020 anche il settore agricolo può accedere alle agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale, grazie alla trasformazione in crediti di imposta dei precedenti regimi di aiuto del superammortamento e iperammortamento. La norma consente all’impresa agricola di ottenere un credito che varia in relazione al tipo di bene acquisito e alla data di investimento. Si può passare da un “rimborso” che, per il 2021, è pari al 10% per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi “generici” (diversi da quelli di cui agli allegati A e B della legge n. 232/2016) al 20% per beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B della legge 232/2016) e sino al 50% per beni materiali 4.0 (compresi nell’allegato A della legge 232/2016). Per accedere ai benefici predetti, le imprese che effettuano investimenti superiori a 300.000 euro in beni (previsti negli allegati A e B) sono tenute ad acquisire una perizia tecnica asseverata attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o B, ma soprattutto che è un bene interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
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