800 Euro di indennità una tantum per gli operai agricoli grazie al Decreto Sostegni bis

Per ottenerli bisogna soddisfare determinati requisiti e presentare domanda all'INPS entro il 30 Giugno 2021

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Lo scorso 26 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso Decreto Sostegni bis, ufficialmente Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Di particolare interesse per il nostro settore risulta l'articolo 69, che dispone un’indennità una tantum di 800 Euro a sostegno degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. Riportiamo qui di seguito i commi salienti:

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 Euro.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

 

3. L'indennità di cui al comma 1:

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

– del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

– del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

– del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e di cui al presente decreto; c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e le relative proroghe di cui al presente decreto; d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

 

4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di Euro per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

 PER SAPERNE DI+

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