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Controlli sulla produzione bio, dal 1° gennaio in vigore il nuovo regolamento europeo
3 Gennaio 2014 - È entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 il nuovo regolamento europeo sull’agricoltura biologica. Si tratta del Regolamento di Esecuzione n. 392 del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione bio. Il provvedimento stabilisce alcuni requisiti minimi per il controllo e la vigilanza, lasciando agli Stati Membri la possibilità di attuare misure aggiuntive. Anzitutto all’articolo 2 viene introdotta la definizione di “fascicolo di controllo”, ovverosia l’insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo, comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo. Viene rilevata l’importanza della condivisione di informazioni tra i paesi facenti parte dell’Unione oltre alla necessità di adottare prescrizioni minime uniformi. Questa norma impatta direttamente sull’attività delle aziende. Infatti perché sia possibile obbligare le Autorità pubbliche e gli Organismi di controllo allo scambio di informazioni relative alle imprese certificate, è necessario prevedere l’obbligo per le stesse di acconsentire a questo trattamento. Conseguentemente, la modifica forse più importante al regolamento CE 889/08 riguarda l’articolo 63, che stabilisce gli impegni che l’operatore deve sottoscrivere all’atto del suo ingresso nel sistema di controllo. Tale articolo è modificato con l’aggiunta di cinque nuovi obblighi a carico delle aziende. Gli stessi comportano il fatto che l’operatore debba accettare lo scambio di informazioni che lo riguardano direttamente e indirettamente. Nello specifico il nuovo articolo 63 alla lettera h) prevede per le imprese l’obbligo di accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori. In tal modo la gestione di tutti i reclami e di tutte le non conformità interne deve prevedere la tempestiva comunicazione al proprio Organismo di controllo. Altre nuove norme previste dal riformato articolo 63 riguardano: l’obbligo di accettare lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi (lettera d); l’obbligo di accettare la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo (lettera e); l’obbligo di accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o l’organismo di controllo (lettera f); l’obbligo di accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni (lettera g). Al fine di prevenire le frodi, la nuova norma ritiene opportuno definire anche il numero minimo di campioni che l’autorità di controllo e gli organismi di controllo devono prelevare e analizzare ogni anno. A tale scopo l’articolo 65 stabilisce per la prima volta nella storia della regolamentazione comunitaria sul biologico che il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. La selezione deve essere fatta basandosi su una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica. Inoltre quando le autorità o gli organismi di controllo abbiano il sospetto che vengano usati prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, devono prelevare e analizzare campioni di tali prodotti; in tal caso senza limiti in quanto a numero minimo di campioni. Infine vengono rafforzate anche le norme relative alla vigilanza esercitata dalle autorità competenti sugli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di certificazione e controllo delle produzioni biologiche. In particolare le autorità competenti degli Stati membri devono disporre di procedure documentate per delegare i compiti agli organismi di controllo e per vigilare su di essi al fine di assicurare che siano rispettate le prescrizioni regolamentari. Il testo integrale del nuovo regolamento europeo può essere scaricato e consultato al seguente indirizzo: http://www.sinab.it/bionovita/controlli-agricoltura-biologica-pubblicato-il-regolamento-diesecuzione- n-3922013
[Fonte: Notiziario della Confederazione italiana agricoltori della Lombardia - www.cialombardia.org]
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