Misure anti-Covid: cosa prevede il Dpcm del 3 dicembre 2020 per il florovivaismo

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Dalle attività commerciali al dettaglio alla manutenzione del verde ecco le misure in vigore da venerdì 4 Dicembre. Vendita di fiori e piante permessa nelle giornate festive e prefestive anche per gli esercizi all’interno dei centri commerciali e nei mercati rionali e coperti

 

Il nuovo decreto entrato in vigore venerdì 4 dicembre ha l’obiettivo di continuare a contenere l’epidemia, ma soprattutto di evitare una terza ondata del virus in vista delle festività di Natale e Capodanno. Le norme di interesse generale (suddivisione delle Regioni in zona rossa, arancione e gialla, spostamenti vietati tra Regioni e divieto di uscire dal proprio comune a Natale e Capodanno, coprifuoco alle 22 e ristoranti chiusi di sera, negozi aperti fino alle 21, raccomandazione a non ricevere persone non conviventi a casa anche durante le feste, messe natalizie anticipate alle 20, niente vacanze sulla neve, ecc.) sono diffusamente illustrate dagli organi di stampa e dai media generalisti.

 

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Qui vogliamo soffermarci su alcuni passaggi contenuti nel Dpcm che interessano specificatamente il nostro settore.

L’art. 10 (Misure valide sull’intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19), al punto ff) recita:

le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.

L’indicazione puntuale dei prodotti florovivaistici – accanto a quelli agricoli, ai generi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi ed edicole – deve essere interpretata come il risultato dei tanti sforzi profusi da tante associazioni di settore al fine di portare nella giusta luce l’attività di un settore di primaria importanza non solo per l’economia nazionale, ma anche per gli innumerevoli e diffusi benefici sulla salute della popolazione e per il contributo offerto nel contrasto all’inquinamento atmosferico, nella lotta contro il cambiamento climatico e nel miglioramento dell’ambiente urbano.

 

alberi abbattimento foto copyright Gerald's Tree Service 850x565 min

 

Un altro passaggio importante per la filiera è contenuto nell’allegato 9 al Dpcm 3 Dicembre 2020 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della), alla scheda tecnica Manutenzione del verde.

Riportiamo integralmente quanto disposto:

• La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.

• Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

• Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.

• Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.

• L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani.

• Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.

• Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).

• Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.

Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.

Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

 

Per le altre disposizioni che potrebbero interessare il settore si rinvia al PDF di seguito riportato.

 

icona pdf download minIL TESTO COMPLETO DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020

Michele Mauri

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

  


 

 


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Michele Mauri

Scrivere è il mio mestiere da trent’anni, ma ho ancora molto da imparare. Collaboro con diverse testate e ho pubblicato saggi, guide naturalistiche e un romanzo. Amo gli alberi e i giardini poco pettinati. Credo nel potere del verde come antidoto al brutto e non vorrei mai rinunciare alla gioia di correre a perdifiato in un bosco.

 

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